l. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, provvede alla modifica della composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei rappresentanti delle medicine e delle pratiche non convenzionali, quattro per le discipline di cui all'articolo 6 e due per le discipline di cui all'articolo 14, designati dalla Commissione permanente di cui all'articolo 4, che vengono