Art. 3.
(Composizione del Consiglio superiore di sanità. Qualificazione professionale).

      l. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, provvede alla modifica della composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei rappresentanti delle medicine e delle pratiche non convenzionali, quattro per le discipline di cui all'articolo 6 e due per le discipline di cui all'articolo 14, designati dalla Commissione permanente di cui all'articolo 4, che vengono

 

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convocati quando sono trattate problematiche concernenti le discipline di cui ai medesimi articoli 6 e 14.
      2. Agli operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui agli articoli 6 e 14 della presente legge è consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale e il titolo conseguito, nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.